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giovedì 25 febbraio 2010

Scontrino parlante. Risoluzione Agenzia delle entrate n° 10/E del 17 febbraio 2010


IRPEF

Scontrino parlante
Indicazione “natura” anche con abbreviazioni, sigle e/o acronimi
Mancata necessità di conservazione della ricetta medica in caso di ticket .


Con tale documento l’Agenzia, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti reiteratamente formulate anche dalla scrivente, fornisce utili indicazioni operative in materia di documentazione idonea a certificare correttamente le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali.
L’Agenzia ribadisce preliminarmente che il diritto a beneficiare, a seconda dei casi, della deduzione o della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali è subordinato al possesso di un documento fiscale costituito dallo scontrino fiscale o dalla fattura recante l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto, nonché del codice fiscale del destinatario.

Indicazione della qualità del prodotto acquistato.
L’Agenzia rammenta che con la circolare n. 40 del 2009 (cfr. circolare prot. n. 14432/365 del 3/8/2009) ha precisato che sullo scontrino fiscale deve essere indicato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.

Indicazione della natura del prodotto acquistato.
Per l’Agenzia è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”. In ogni caso, è possibile fruire dei benefici IRPEF (deduzione/detrazione), a condizione che i documenti di spesa, pur non riportando tali diciture, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
Pertanto:
l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato è soddisfatta anche quando sia riportata la dicitura “omeopatico” in luogo delle diciture “farmaco” o di “medicinale”;
l’indicazione è soddisfatta anche dalla dicitura “ticket” (che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal SSN) ovvero dalle sigle SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (medicinali da banco); con riguardo alle preparazioni galeniche, per l’indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica” (cfr. circolare prot. n. 16453/412 del 21/9/2009);
le abbreviazioni “med.” o “f.co.” equivalgono alla menzione per esteso dei termini medicinale e farmaco.

Decadenza dell’obbligo di conservazione della ricetta medica.
Non è più necessario conservare la prescrizione medica: la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Anche per i ticket, quindi, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Fonte: Federfarma Nazionale