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martedì 15 aprile 2008

Dispensazione d'emergenza dall'11 Maggio

Il DM 31/3/2008, che sanciva la possibilità di consegnare un farmaco etico senza ricetta è stato pubblicato sulla Gazzetta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile Ecco in sintesi le disposizioni contenute nel decreto, che entrerà in vigore l' 11 Maggio 2008.

Va anzitutto sottolineato che in nessun caso è ammessa la consegna senza ricetta per: medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui siano inseriti; medicinali con onere a carico del SSN; medicinali assoggettati a prescrizione medica limitativa (si tratta dei medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Ciò premesso, il farmacista, in caso di estrema necessità ed urgenza,può consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale assoggettato a prescrizione medica ripetibile o non ripetibile, in presenza di una delle seguenti condizioni: patologia cronica; necessità di non interrompere il trattamento terapeutico; prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere. Per ciascuna delle suddette condizioni è previsto che debbano risultare elementi che ne confermino la sussistenza.

Patologia cronica.
Qualora il medicinale (la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all'insulina) venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali (si tratta di una elencazione esemplificativa):

a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco. Qualora il documento non indichi il farmaco da utilizzare nel trattamento il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata all'apposito registro;
c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell'ambito della disciplina del presente decreto. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata all'apposito registro;
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

Necessità di non interrompere il trattamento terapeutico.
Qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico (nel caso di antibiotici monodose è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili), il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali (si tratta di una elencazione esemplificativa):

a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.
Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata all'apposito registro.

Prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere.
Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In tal caso è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.

Per il farmacista sono previsti i seguenti emendamenti:

Quantità.
Il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, tranne il caso di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.

Scheda con specificazione del medicinale.
Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.

Registro .
Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del DM in esame, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente.

Il decreto in oggetto prevede infine che, entro il mese di dicembre 2008, la Federfarma e l'Assofarm raccolgano e comunichino al Ministero della salute e all'AIFA i dati relativi al numero e alla tipologia dei casi di ricorso alle procedure di cui al DM in oggetto registrati fino alla data del 30 novembre 2008, formulando eventuali proposte di modifica della relativa disciplina. Il Ministero della salute dovrà trasmettere tale documentazione alla FOFI e alla FNOMCeO, per le rispettive valutazioni.

Fonte: Farmacista 33

giovedì 10 aprile 2008

Frutta e verdura

Basta una porzione in più.
Una porzione in più di frutta o verdura al giorno è di grande aiuto per difendersi dal cancro secondo Carlo La Vecchia, epidemiologo dell'Istituto Mario Negri di Milano, intervenuto al Congresso nazionale dell'Andid, l'Associazione dei dietisti italiani, a Firenze. "Una dieta ricca di frutta e verdura ha un effetto protettivo nei confronti di molte forme tumorali e in prima linea di quelle dell'apparato digestivo e intestinale. Per dare un'idea - dice l'esperto - tra il 20% e il 60% dei casi di cancro sono da attribuire proprio a un basso consumo di questi alimenti. Eppure dati recenti dicono che basterebbe poco per ribaltare questi numeri: una porzione di frutta o di verdura in più rispetto al proprio consumo abituale, abbatte il rischio di cancro del 10-20%". La Vecchia consiglia di "consumare cinque porzioni al giorno tra frutta e verdura, privilegiare la carne bianca e il pesce e mangiare poca carne rossa che, soprattutto alla griglia, sembra legata alla comparsa di alcune forme di cancro del colon e dello stomaco. Infine - conclude - meglio preferire l'olio di oliva come condimento: è ricco di acidi grassi con un ruolo protettivo".

Fonte: Farmacista 33

lunedì 7 aprile 2008

Attenzione ai trigliceridi.

Al di là della riduzione dei livelli di colesterolo LDL, controllare questo parametro riduce la mortalità. Diversi studi hanno dimostrato che, nelle persone che hanno subito un evento ischemico, è vantaggioso un trattamento con statine che mantenga il colesterolo LDH al di sotto di 70 mg/dl. In questo modo si ha una notevole riduzione dei nuovi episodi, dell'infarto e della mortalità. Uno studio statunitense aggiunge ora un altro tassello alla prevensione secondaria, cioè il controllo dei trigliceridi, che sono la forma in cui i lipidi introdotti con gli alimenti vengono trasportati nel sangue. Infatti, analizzando 4,162 pazienti che erano stati ricoverati per ischemia acuta, si è riscontrato che mantenendo i trigliceridi sotto la soglia dei 150 mg/dl miglioravano tutte le variabili: anzi, per ogni 10 mg/dl di trigliceridi in meno si riduceva il rischio dell'1,6%. Certamente raggiungere bassi livelli di colesterolo e di trigliceridi è più complesso, ma potrebbe valerne la pena.

Fonte: Farmacista 33

martedì 1 aprile 2008

Redditi 2007 deducibilità/ detraibilità spese medicinali

In relazione all’imminenza della presentazione dei redditi per il 2007 e a seguito di dubbi interpretativi da parte degli operatori del settore in materia di documentazione necessaria ai fini della deducibilità/detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, l’Agenzia delle entrate ha diramato il 28 marzo 2008 l’allegata circolare n. 30, avente ad oggetto, appunto: “Deduzioni e detrazioni per spese relative all’acquisto di medicinali (articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986) – Chiarimenti”.
Come si ricorda – ed è stato altresì a suo tempo confermato dalla stessa Agenzia con la risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007 ed in più occasioni ribadito dalla scrivente nelle circolari citate tra i precedenti - dal 1° luglio 2007 le spese per l’acquisto dei medicinali potevano essere dedotte/detratte dai contribuenti, a condizione che fossero documentate da fattura o da scontrino fiscale “parlante”, recante cioè la descrizione della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati, nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Tuttavia nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non fosse il destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con se la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale poteva essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

Per agevolare i contribuenti e per eliminare talune rigidità manifestate dai CAF e dai professionisti abilitati a predisporre le dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia ha reso noto che “le spese sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non “parlante” o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l’indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell’acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati”.

L’Agenzia ha quindi consentito ai cittadini medesimi, senza necessità di ritornare in farmacia, di integrare, anche mediante un foglio aggiunto, lo scontrino fiscale eventualmente mancante di una o più delle suddette indicazioni (natura, qualità, quantità, codice fiscale del destinatario), necessarie ai fini della deduzione/detrazione delle relative spese.

Viene ribadito, in conclusione della circolare, che “per la certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006”; quindi saranno valide unicamente fatture o scontrini fiscali “parlanti”, completi delle indicazioni richiamate dalla risoluzione 156/E del 5 luglio 2007.

Fonte: Federfarma