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martedì 1 aprile 2008

Redditi 2007 deducibilità/ detraibilità spese medicinali

In relazione all’imminenza della presentazione dei redditi per il 2007 e a seguito di dubbi interpretativi da parte degli operatori del settore in materia di documentazione necessaria ai fini della deducibilità/detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, l’Agenzia delle entrate ha diramato il 28 marzo 2008 l’allegata circolare n. 30, avente ad oggetto, appunto: “Deduzioni e detrazioni per spese relative all’acquisto di medicinali (articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986) – Chiarimenti”.
Come si ricorda – ed è stato altresì a suo tempo confermato dalla stessa Agenzia con la risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007 ed in più occasioni ribadito dalla scrivente nelle circolari citate tra i precedenti - dal 1° luglio 2007 le spese per l’acquisto dei medicinali potevano essere dedotte/detratte dai contribuenti, a condizione che fossero documentate da fattura o da scontrino fiscale “parlante”, recante cioè la descrizione della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati, nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Tuttavia nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non fosse il destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con se la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale poteva essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

Per agevolare i contribuenti e per eliminare talune rigidità manifestate dai CAF e dai professionisti abilitati a predisporre le dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia ha reso noto che “le spese sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non “parlante” o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l’indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell’acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati”.

L’Agenzia ha quindi consentito ai cittadini medesimi, senza necessità di ritornare in farmacia, di integrare, anche mediante un foglio aggiunto, lo scontrino fiscale eventualmente mancante di una o più delle suddette indicazioni (natura, qualità, quantità, codice fiscale del destinatario), necessarie ai fini della deduzione/detrazione delle relative spese.

Viene ribadito, in conclusione della circolare, che “per la certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006”; quindi saranno valide unicamente fatture o scontrini fiscali “parlanti”, completi delle indicazioni richiamate dalla risoluzione 156/E del 5 luglio 2007.

Fonte: Federfarma