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lunedì 31 marzo 2008

Spese farmaceutiche 1 Luglio 31 Dicembre 2007

In assenza del cosiddetto scontrino parlante, il contribuente potrà fornire un'autocertificazione che sarà valida ai fini delle detrazioni IRPEF della spesa sostenuta per lacquisto di farmaci. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate, con una circolare, spiegando che per le spese sanitarie sostenute per l'acquisto di medicinali, dal primo luglio al 31 dicembre 2007, potranno essere certificate ai fini della deduzione o detrazione IRPEF anche tramite scontrino non parlante o incompleto, a condizione che il contribuente lo integri indicando, anche su un foglio a parte, il codice fiscale dell'acquirente nonché la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. La nuova modalità di certificazione delle spese per medicinali - spiega ancora l'agenzia - viene adottata per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti non in possesso di idonea documentazione, che altrimenti rischiano di non poter usufruire dello sconto IRPEF. Viene così risolto il problema determinato dalle difficoltà incontrate in sede di prima applicazione della norma che ha introdotto il cosiddetto scontrino parlante. La circolare ricorda comunque che per la certificazione delle spese sanitarie effettuate a partire dal primo gennaio 2008 sarà indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.

Fonte: Farmacista 33

giovedì 27 marzo 2008

Tessera Sanitaria, Codice Fiscale e dati personali

Avviso ai sensi del comma 3 dell’art. 39 legge n. 222/2007. Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n.196/2003

Dal 1 gennaio 2008 le spese sostenute per l’acquisto dei farmaci possono essere detratte solo se documentate da scontrino fiscale parlante, recante il codice fiscale del destinatario del farmaco.

A tal fine questa farmacia informa che il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato esclusivamente al fine di emettere, su tua richiesta, lo scontrino parlante recante il codice fiscale, in ottemperanza agli obblighi di legge.
La conservazione dei dati è effettuata esclusivamente a fini fiscali.

Il codice fiscale può essere più agevolmente rilevato dalla:
TESSERA SANITARIA
RICORDATI DI PORTARLA SEMPRE CON TE.

Tessera Sanitaria

Dal 01/01/2008, per poter presentare alla detrazione fiscale le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci, è necessario che tali spese siano documentate da uno scontrino "parlante" che riporti stampato il codice fiscale del dichiarante. Pertanto, all'atto dell'acquisto, è necessario esibire la Tessera Sanitaria ovvero il Codice Fiscale per poter effettuare correttamente tale operazione.

Si rammenta che il prezzo dei farmaci etici di fascia C, vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica, è un prezzo sottoposto al controllo dell' Agenzia Italiana del Farmaco ed è un prezzo fisso al quale, ad oggi, non è consentito applicare alcun tipo di sconto.

Possono essere scontati e detratti, con la procedura sopra ricordata, i farmaci senza obbligo di ricetta medica.

Possono essere scontati, ma non detratti (salvo i casi consentiti dalla legge), i parafarmaci, gli integratori, i cosmetici e tutti quei prodotti non classificati come farmaco.